Responsabilità genitoriale e Covid 19 di Maria Tindara Saitta

L’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo in questi mesi ha coinvolto tutti noi e travolto ogni aspetto della nostra vita portando dubbi, riflessioni, a volte prese di coscienza, ma anche soluzioni e nuovi equilibri dettati dalla necessità.
Una delle problematiche da subito emersa è stata quella legata alle modalità di visita dei figli minori di genitori separati, divorziati o ex conviventi a fronte dei provvedimenti governativi che hanno vietato gli spostamenti e che numerosi si sono succeduti al fine di contrastare il diffondersi del coronavirus. Gli organi giudiziari chiamati a decidere sulle istanze urgenti proposte, in questo periodo, al fine di veder sospeso il diritto di visita e/o frequentazione dell’altro genitore, a seguito della normativa emergenziale non hanno risolto in maniera univoca la questione: da una parte, infatti, si è visto prevalere l’orientamento secondo il quale “le misure restrittive della circolazione delle persone, con imposizione di misure di distanziamento sociale, (…) impongono di bilanciare l’interesse primario dei figli minori e del genitore a veder garantito il pieno diritto alla bigenitorialità, con l’interesse alla tutela della salute pubblica individuale (dei minori e dei genitori) e collettiva (adottando precauzioni che non aumentino il rischio di contagio)” e quindi una valutazione caso per caso, dall’altra quello che “ il diritto- dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell’art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost” e pertanto la sospensione dello stesso diritto/dovere ed infine, per un’altra parte si è ritenuto che per gli incontri genitori/ figli non vi sia sospensione per effetto della normativa di che trattasi.
Il diritto di visita dei figli di genitori separati, divorziati o di ex conviventi, in effetti, non ha subito limitazione alcuna dai provvedimenti emergenziali rientrando nelle “specifiche ragioni” e quindi, nei giustificati motivi, previsti quali eccezioni che consentono gli spostamenti sul territorio.
Ciò trova ampia conferma, tra l’altro, nelle FAQ pubblicate sul sito del Governo in aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del Dpcm 10 aprile 2020 ove alla domanda:“Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?” si legge la seguente risposta: “Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.” nonchè nell’ultimo modello di autodichiarazione, ove vengono espressamente previsti, tra i motivi indicati, quali legittimanti gli spostamenti gli «obblighi di affidamento di minori».
Come tutelare, dunque, in questi difficili tempi i diritti dei bambini sotto il profilo della salute sia fisica che affettiva, senza che insorgano strumentalizzazioni, specie nei casi ove vi è chi cerca di ostacolare la relazione filiale dell’altro genitore o in quelli ove vi è chi potrebbe usare come giustificazione i provvedimenti governativi, per sottrarsi all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La prima tutela sta certamente nella ragionevolezza e buon senso dei genitori che seppur in conflitto, in questo delicato e straordinario momento abbiano l’intelligenza di considerare qual è il primario interesse dei figli. Al riguardo devo dire che nella mia esperienza personale sono stata piacevolmente sorpresa dal fatto che in alcuni casi - dove peraltro lo scontro ed il disaccordo tra i genitori è ancora serio e profondo, in quanto legato a irrisolte situazioni economiche e a reciproci intenti vendicativi – le parti siano riuscite personalmente a trovare accordi e nuovi equilibri. Dove questo non accade, a mio parere è importante e fondamentale il ruolo dell’avvocato, quale guida al fine del raggiungimento, per quanto possibile, di un accordo contenente la soluzione migliore e più tutelante per i minori e ciò, valutando l’unicità di ciascun singolo caso, lasciando quella giudiziaria, anche in considerazione dei vari orientamenti nelle diverse Corti, solo come ultima via.

                            Avv. Maria Tindara Saitta