Responsabilità genitoriale e Covid 19 di Maria Tindara Saitta
L’emergenza sanitaria che il nostro Paese sta vivendo in questi mesi ha coinvolto tutti noi e travolto ogni aspetto della nostra vita portando dubbi, riflessioni, a volte prese di coscienza, ma anche soluzioni e nuovi equilibri dettati dalla necessità.
Una delle problematiche da subito emersa è stata quella legata alle modalità di visita dei figli minori di genitori separati, divorziati o ex conviventi a fronte dei provvedimenti governativi che hanno vietato gli spostamenti e che numerosi si sono succeduti al fine di contrastare il diffondersi del coronavirus. Gli organi giudiziari chiamati a decidere sulle istanze urgenti proposte, in questo periodo, al fine di veder sospeso il diritto di visita e/o frequentazione dell’altro genitore, a seguito della normativa emergenziale non hanno risolto in maniera univoca la questione: da una parte, infatti, si è visto prevalere l’orientamento secondo il quale “le misure restrittive della circolazione delle persone, con imposizione di misure di distanziamento sociale, (…) impongono di bilanciare l’interesse primario dei figli minori e del genitore a veder garantito il pieno diritto alla bigenitorialità, con l’interesse alla tutela della salute pubblica individuale (dei minori e dei genitori) e collettiva (adottando precauzioni che non aumentino il rischio di contagio)” e quindi una valutazione caso per caso, dall’altra quello che “ il diritto- dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell’art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost” e pertanto la sospensione dello stesso diritto/dovere ed infine, per un’altra parte si è ritenuto che per gli incontri genitori/ figli non vi sia sospensione per effetto della normativa di che trattasi.
Il diritto di visita dei figli di genitori separati, divorziati o di ex conviventi, in effetti, non ha subito limitazione alcuna dai provvedimenti emergenziali rientrando nelle “specifiche ragioni” e quindi, nei giustificati motivi, previsti quali eccezioni che consentono gli spostamenti sul territorio.
Ciò trova ampia conferma, tra l’altro, nelle FAQ pubblicate sul sito del Governo in aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del Dpcm 10 aprile 2020 ove alla domanda:“Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?” si legge la seguente risposta: “Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.” nonchè nell’ultimo modello di autodichiarazione, ove vengono espressamente previsti, tra i motivi indicati, quali legittimanti gli spostamenti gli «obblighi di affidamento di minori».
Come tutelare, dunque, in questi difficili tempi i diritti dei bambini sotto il profilo della salute sia fisica che affettiva, senza che insorgano strumentalizzazioni, specie nei casi ove vi è chi cerca di ostacolare la relazione filiale dell’altro genitore o in quelli ove vi è chi potrebbe usare come giustificazione i provvedimenti governativi, per sottrarsi all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La prima tutela sta certamente nella ragionevolezza e buon senso dei genitori che seppur in conflitto, in questo delicato e straordinario momento abbiano l’intelligenza di considerare qual è il primario interesse dei figli. Al riguardo devo dire che nella mia esperienza personale sono stata piacevolmente sorpresa dal fatto che in alcuni casi - dove peraltro lo scontro ed il disaccordo tra i genitori è ancora serio e profondo, in quanto legato a irrisolte situazioni economiche e a reciproci intenti vendicativi – le parti siano riuscite personalmente a trovare accordi e nuovi equilibri. Dove questo non accade, a mio parere è importante e fondamentale il ruolo dell’avvocato, quale guida al fine del raggiungimento, per quanto possibile, di un accordo contenente la soluzione migliore e più tutelante per i minori e ciò, valutando l’unicità di ciascun singolo caso, lasciando quella giudiziaria, anche in considerazione dei vari orientamenti nelle diverse Corti, solo come ultima via.
Avv. Maria Tindara Saitta
Una delle problematiche da subito emersa è stata quella legata alle modalità di visita dei figli minori di genitori separati, divorziati o ex conviventi a fronte dei provvedimenti governativi che hanno vietato gli spostamenti e che numerosi si sono succeduti al fine di contrastare il diffondersi del coronavirus. Gli organi giudiziari chiamati a decidere sulle istanze urgenti proposte, in questo periodo, al fine di veder sospeso il diritto di visita e/o frequentazione dell’altro genitore, a seguito della normativa emergenziale non hanno risolto in maniera univoca la questione: da una parte, infatti, si è visto prevalere l’orientamento secondo il quale “le misure restrittive della circolazione delle persone, con imposizione di misure di distanziamento sociale, (…) impongono di bilanciare l’interesse primario dei figli minori e del genitore a veder garantito il pieno diritto alla bigenitorialità, con l’interesse alla tutela della salute pubblica individuale (dei minori e dei genitori) e collettiva (adottando precauzioni che non aumentino il rischio di contagio)” e quindi una valutazione caso per caso, dall’altra quello che “ il diritto- dovere dei genitori e dei figli minori di incontrarsi, nell’attuale momento emergenziale, è recessivo sia rispetto alle limitazioni alla circolazione delle persone, legalmente stabilite per ragioni sanitarie, ai sensi dell’art. 16 Cost., sia rispetto al diritto alla salute, sancito dall’art. 32 Cost” e pertanto la sospensione dello stesso diritto/dovere ed infine, per un’altra parte si è ritenuto che per gli incontri genitori/ figli non vi sia sospensione per effetto della normativa di che trattasi.
Il diritto di visita dei figli di genitori separati, divorziati o di ex conviventi, in effetti, non ha subito limitazione alcuna dai provvedimenti emergenziali rientrando nelle “specifiche ragioni” e quindi, nei giustificati motivi, previsti quali eccezioni che consentono gli spostamenti sul territorio.
Ciò trova ampia conferma, tra l’altro, nelle FAQ pubblicate sul sito del Governo in aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del Dpcm 10 aprile 2020 ove alla domanda:“Sono separato/divorziato, posso andare a trovare i miei figli minorenni?” si legge la seguente risposta: “Sì. Gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori.” nonchè nell’ultimo modello di autodichiarazione, ove vengono espressamente previsti, tra i motivi indicati, quali legittimanti gli spostamenti gli «obblighi di affidamento di minori».
Come tutelare, dunque, in questi difficili tempi i diritti dei bambini sotto il profilo della salute sia fisica che affettiva, senza che insorgano strumentalizzazioni, specie nei casi ove vi è chi cerca di ostacolare la relazione filiale dell’altro genitore o in quelli ove vi è chi potrebbe usare come giustificazione i provvedimenti governativi, per sottrarsi all'esercizio della responsabilità genitoriale.
La prima tutela sta certamente nella ragionevolezza e buon senso dei genitori che seppur in conflitto, in questo delicato e straordinario momento abbiano l’intelligenza di considerare qual è il primario interesse dei figli. Al riguardo devo dire che nella mia esperienza personale sono stata piacevolmente sorpresa dal fatto che in alcuni casi - dove peraltro lo scontro ed il disaccordo tra i genitori è ancora serio e profondo, in quanto legato a irrisolte situazioni economiche e a reciproci intenti vendicativi – le parti siano riuscite personalmente a trovare accordi e nuovi equilibri. Dove questo non accade, a mio parere è importante e fondamentale il ruolo dell’avvocato, quale guida al fine del raggiungimento, per quanto possibile, di un accordo contenente la soluzione migliore e più tutelante per i minori e ciò, valutando l’unicità di ciascun singolo caso, lasciando quella giudiziaria, anche in considerazione dei vari orientamenti nelle diverse Corti, solo come ultima via.
Avv. Maria Tindara Saitta