Responsabilità genitoriale e difesa tecnica del minore di Maria Tindara Saitta

Nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, il minore ha diritto alla difesa tecnica anche attraverso la nomina un Curatore Speciale.
Con l’ordinanza 25 gennaio 2021, n. 1471, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha osservato che “Nei giudizi aventi ad oggetto provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, il minore è parte formale e sostanziale e ha quindi diritto alla difesa tecnica, da garantire anche tramite la nomina di un curatore speciale”.
La Suprema Corte sancisce, dunque, che quando si discute di provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilità genitoriale, interviene l’art. 336, quarto comma, c.c. per assicurare al minore il diritto alla difesa tecnica, al pari di quanto previsto per i genitori. In questa prospettiva, pertanto, risulta necessario che il Giudice del merito nomini un Curatore Speciale affinché questo provveda in tal senso, con la conseguenza che all’eventuale omissione della nomina segue la nullità del procedimento e la rimessione della causa al primo Giudice per l’integrazione del contraddittorio.
Negli altri giudizi che vedono coinvolto il minore, il suo diritto di difesa si attua invece garantendone l’ascolto nei casi previsti dalla Legge, senza necessità di nomina di un Curatore Speciale e/o di un difensore, salvo che non sia espressamente previsto per Legge. In difetto, senza una corretta motivazione, risulteranno del pari lesi i diritti del minore.
Nel caso di cui alla citata ordinanza, veniva documentato che nonostante l’emanazione di provvedimenti di decadenza del padre dalla responsabilità genitoriale e limitativo della stessa nei confronti della madre con l’affidamento dei minori al Servizio Sociale territorialmente competente e malgrado l’istanza del padre, non si provvedeva alla nomina di un Curatore Speciale per i minori. Pertanto, i Giudici di legittimità accoglievano il ricorso, cassando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale per i Minorenni di Venezia in diversa composizione per procedere ad un nuovo ed ulteriore esame del merito della controversia, facendo applicazione dei seguenti principi di diritto:
"Nei giudizi che riguardano i minori e che abbiano ad oggetto provvedimenti limitativi o eliminativi della responsabilità genitoriale, ai sensi degli artt. 330 c.c. e segg., in forza del combinato disposto dell'art. 336 c.c., commi 4 e 1, è necessario che il giudice di merito provveda alla nomina di un curatore speciale al minore, ai sensi dell'art. 78 c.p.c., che provvederà, a sua volta, a munire il minore medesimo di un difensore, ai sensi dell'art. 336 c.c., comma 4; la violazione di tale disposizione determina la nullità del procedimento di secondo grado, ex art. 354 c.p.c., comma 1, con rimessione della causa al primo giudice, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, perchè provveda all'integrazione del contraddittorio".
"Negli altri giudizi che riguardano i minori, la tutela di questi ultimi si realizza mediante l’ascolto del minore nei casi previsti dalla legge, senza necessità di nomina di un curatore speciale e/o di un difensore, costituendo violazione del principio del contraddittorio e dei diritti del minore il suo mancato ascolto, quando non sia sorretto da un'espressa motivazione sull'assenza di discernimento, tale da giustificarne l'omissione, a meno che la nomina di un curatore speciale e/o di un difensore non sia espressamente prevista dalla legge".
                            Avv. Maria Tindara Saitta